Ecco cosa avremmo voluto dire come cittadini, genitori ed elettori per la #libertàdiscelta in quei 10 minuti di audizione sul #Ddl770 che, nonostante le rassicurazioni del Presidente Sileri, non ci sono stati concessi per “mancanza di tempo”
Elisabetta di IoNonDimentico @comitatoliberta
SENATO DELLA REPUBBLICA
XII a COMMISSIONE IGIENE E SANITÀ
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MATERIALE PER AUDIZIONI
DDL 770
IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE
Gentile Senatrice, Egregio Senatore,
il Comitato Libertà di Scelta, che ha riunito 69 realtà tra associazioni e comitati spontanei di genitori su tutto il territorio nazionale, si
è fatto promotore della Legge di iniziativa popolare “ Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva ” (AC1185), depositata
alla Camera il 20 settembre scorso e accompagnata da 75mila firme raccolte in tutti i Comuni italiani in sole quattro settimane nel
luglio 2018.
La proposta di Legge di iniziativa popolare combina l’istituto della democrazia diretta previsto dalla nostra Costituzione con il c.d.
“modello Veneto”, rappresentando così istanze care all’intera maggioranza di Governo. Nonostante ciò si è preferito, nell’ottobre
scorso, assegnare alla XII a Commissione del Senato il Disegno di Legge 770 “ Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale ” a
firma dei Senatori Patuanelli, Romeo, Sileri, Castellone e Fregolent.
Con nostro rammarico, dalla lettura del testo non possiamo che constatare la perfetta continuità del DdL 770 con la ratio imposta
dal Decreto Legge 73/2017 convertito con modificazioni nella Legge 119/2017, che ha comportato un crollo di fiducia nelle
istituzioni, la rottura dell’alleanza terapeutica, l’applicazione arbitraria della norma da parte delle autorità sanitarie locali e
discriminazioni ingiustificate di bambini negli asili e nelle scuole materne, il tutto in un clima da caccia alle streghe degno del
Medioevo, alimentato dai mass media e da una gran varietà di testimonial .
All’art. 1 ( Finalità ), lettera a) del DdL 770 si legge che il provvedimento ha “ lo scopo di raggiungere e mantenere le coperture
vaccinali di sicurezza, anche allo scopo di proteggere i soggetti per i quali le vaccinazioni sono controindicate in ragione di particolari
situazioni cliniche documentate ”; non si fa alcuna menzione del soggetto sottoposto a profilassi vaccinale, ovvero la stragrande
maggioranza della popolazione pediatrica, la cui protezione individuale non sembra interessare, mentre si sottolinea che la norma è
intesa a “ tutelare soggetti per i quali le vaccinazioni sono controindicate in ragione di particolari situazioni cliniche documentate ”,
soggetti che secondo la rappresentazione del Governo sono dunque i principali destinatari della norma, in relazione ai quali non
viene fornita però alcuna informazione, né sul numero stimato o reale, né sui benefici che concretamente potrebbero ricavare – in
ragione di una diminuzione di rischi – dalla profilassi resa obbligatoria per la collettività.
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Le imponenti e invasive misure introdotte dal D.L. 73/2017, e così quelle del DdL 770, risultano destinate a imporre al singolo,
contro il suo diritto all’autodeterminazione sancito dall’art. 32 Cost., un trattamento sanitario di cui forse, in misura minima e
comunque del tutto non palesata, beneficerà anche la stretta cerchia di coloro che, per motivi di salute, non possono vaccinarsi,
cerchia peraltro che lo stesso legislatore limita fortemente sia per la tenera età in cui impone le vaccinazioni, sia per la forte stretta
sull’attestazione di omissione per motivi di salute, imponendo di fatto le vaccinazioni previste dal PNPV erga omnes .
Ciò è confermato dal fatto che il legislatore non prevede alcuna misura per garantire che il sacrificio dei molti valga il bene dei
pochi .
Sotto il profilo della sicurezza , poiché la pratica della vaccinazione comporta il rischio di reazione avversa per chi vi si sottomette, lo
Stato dovrebbe per lo meno garantire un sistema di farmacovigilanza attiva , sulla base del quale andrebbe valutato il rapporto tra il
rischio a cui si sottopone la quasi totalità della popolazione pediatrica e il beneficio per i soggetti non vaccinabili; sotto il profilo
dell’ efficacia invece, a tutela della salute dei soggetti “non vaccinabili” e per non rendere vano il sacrificio di chi è costretto a
sottoporsi a un rischio per il bene degli stessi soggetti “non vaccinabili”, lo Stato dovrebbe controllare l’avvenuto stato di
immunizzazione post-vaccinazione. Nessuna di queste previsioni, per altro conformi al principio ultra-solidaristico che si vuole
applicare, si ritrova nel DdL 770.
Se lo scopo della legge è “raggiungere e mantenere le coperture di sicurezza”, la salute dell’individuo che si sottopone a
vaccinazione non è il fine dell’attività legislativa, ma il mezzo attraverso il quale si soddisfa il non meglio specificato requisito tecnico
delle “coperture”.
L’impostazione tecnocratica è confermata dall’art. 2 ( Piano nazionale di prevenzione vaccinale ), comma 1, laddove si legge: “ Il piano
nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) individua e aggiorna periodicamente gli specifici standard minimi di qualità delle attività
vaccinali, gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale e le modalità di verifica del loro conseguimento ”. Al netto di altre
raccomandazioni qualitative, gli “obiettivi” del PNPV coincidono appunto con le soglie percentuali di copertura vaccinale “di
sicurezza”, come previsto all’art. 1.
Sempre all’art.1, lettera a) si legge che il provvedimento prevede di raggiungere le sue finalità nel “ rispetto delle raccomandazioni
degli organismi sanitari internazionali in tema di profilassi, controllo, eliminazione ed eradicazione delle malattie prevenibili con la
vaccinazione ” (analogamente all’art. 1 della L. 119/2017, che vuole “ garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed
internazionale ”).
Il legislatore, rinunciando alla definizione di “ standard minimi di qualità delle attività vaccinali, obiettivi da raggiungere su tutto il
territorio nazionale e modalità di verifica del loro conseguimento ”, sta di fatto approvando a scatola chiusa il lavoro dei tecnici
“indipendenti” incaricati di stendere il PNPV, e allo stesso tempo, prevedendo “ il rispetto delle raccomandazioni degli organismi
sanitari internazionali ”, si autoesclude dal processo decisionale sulla profilassi vaccinale, il che non può che tradursi nel mero
recepimento da parte dei tecnici dei piani mondiali di eradicazione del morbillo, avendoli il legislatore già approvati preventivamente,
quando sarebbe invece chiamato a fare lo sforzo di mettere in discussione le strategie vaccinali finora messe in campo, e in
particolare la rispondenza della vaccinazione di massa al contesto demografico, ambientale e socio-economico dell’Italia di oggi .
Per quanto attiene l’art. 3 ( Misure per l’implementazione del piano nazionale di prevenzione vaccinale ), alla lettera c) troviamo
finalmente l’obiettivo della “ promozione dell’adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni ”, che a nostro parere dovrebbe
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essere il cardine per qualsiasi politica vaccinale, e che tuttavia viene subordinato al requisito tecnico delle “ coperture di sicurezza ”,
come confermato dall’art.1, lettera b), dove si legge che “ l’educazione e l’informazione in materia di prevenzione vaccinale
costituiscono livello essenziale di assistenza (LEA) quali interventi prioritari nella lotta contro la riluttanza nei confronti dei vaccini
e per l’ottimizzazione delle coperture vaccinali ” e nello stesso art. 3, lettera b) il cui fine è la “p romozione delle vaccinazioni previste
dal PNPV e rimozione dei fattori che ostacolano il raggiungimento di adeguate coperture vaccinali ”, ponendosi il legislatore in
maniere antagonista con chi richiede l’ adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni , concessa solo fintantoché non vada a
compromettere le “coperture”.
Che con questo Disegno di Legge lo Stato si ponga a gendarme delle coperture anziché a garante dei diritti costituzionali e della
salute dei suoi cittadini, in perfetta continuità con la logica della Legge 119/2017, si evince anche dalle previsioni dell’art. 5
( Interventi in caso di emergenze sanitarie o di compromissione dell’immunità di gruppo ), che equipara la “compromissione
dell’immunità di gruppo” a un’emergenza sanitaria, mantenendo ed estendendo il ricorso alla vaccinazione obbligatoria per
contrastare il calo delle coperture, come già decretato d’urgenza senza emergenza dal precedente Governo.
Al comma 1 dell’art. 5 infatti si prevede che “ Qualora […] si rilevino significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal PNPV tali da
ingenerare il rischio di compromettere l’immunità di gruppo, […] sono adottati piani straordinari d’intervento, che prevedono, ove
necessario, l’obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita ovvero per gli esercenti le
professioni sanitarie, al fine di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza ”. Nulla è dato sapere su cosa si
intenda per “significativi scostamenti”, avendo il legislatore demandato al PNPV la loro definizione; pertanto, se assumiamo come
valida la soglia imposta dal precedente Ministro della Salute, ovvero il 95% one-size-fits-all , l’applicazione dell’obbligo ai
“ significativi scostamenti […] tali da ingenerare il rischio di compromettere l’immunità di gruppo […] per determinate coorti di
nascita ” innescherebbe un aumento delle inoculazioni vertiginoso .
Abbozziamo nel seguito una simulazione incrociando i dati più recenti sulle coperture e le raccomandazioni del PNPV 2017-2019:
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La simulazione assume il normal case scenario, quello cioè in cui un Governo in carica si attenesse alle disposizioni dell’art. 5.
L’impianto sanzionatorio previsto dalla Legge 119/2017 risulta addirittura inasprito, laddove all’art. 5, comma 4 si legge che “ al fine
di tutelare lo stato di salute dei soggetti non vaccinabili per specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta, i piani straordinari di intervento di cui al medesimo comma 1 possono:
a) subordinare , in modo temporaneo, su base nazionale, regionale o locale, in relazione ai dati contenuti nell’anagrafe vaccinale
nazionale, la frequenza delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, delle scuole private non paritarie, dei
servizi educativi per l’infanzia e dei centri di formazione professionale regionale all’avvenuta somministrazione di una o più
vaccinazioni ”.
Così l’obbligo, rispetto alle previsioni della Legge attualmente in vigore, risulta rafforzato in due direzioni:
1) non si prevede che si possa assolvere all’obbligo anche per avvenuta immunizzazione naturale , come sarebbe logico non
comportando in quel caso alcun pericolo per “i soggetti non vaccinabili” e come correttamente previsto dalla Legge 119/2017, ma si
subordina la frequenza a scuola esclusivamente “all’avvenuta somministrazione di una o più vaccinazioni”. Prova ne è il fatto che
l’anagrafe vaccinale, come si legge all’art. 4 (Anagrafe vaccinale nazionale), tra i dati che dovrebbe contenere non prevede lo stato
di immunizzazione del soggetto;
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2) si prevede di interdire la frequenza ai non vaccinati “per una o più vaccinazioni” non solo ai servizi per l’infanzia ma anche alle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; stando ai dati rilasciati dalle Regioni riguardo i “non conformi” , la sospensione
della frequenza riguarderebbe più di un milione e mezzo di studenti , generando inevitabilmente il caos su tutto il territorio
nazionale.
Considerate le dichiarazioni in campagna elettorale degli esponenti dell’attuale maggioranza e le azioni intraprese durante la scorsa
legislatura per la presentazione di emendamenti volti a eliminare il requisito di accesso per nidi e scuole dell’infanzia (art. 3, comma
3 della L. 119/2017), ci rimane incomprensibile il motivo per cui ancora oggi dobbiamo leggere, in un Disegno di Legge sostenuto
da questa maggioranza, la possibilità di sospendere la frequenza scolastica dei nostri bambini.
È doveroso far presente che già nell’applicazione della L. 119/2017 abbiamo assistito, tra gli altri, a numerosi episodi di :
– esclusioni arbitrarie basate su un’interpretazione personale delle Legge da parte dei Dirigenti Scolastici;
– reiterate violazioni della privacy da parte di tutto il personale scolastico;
– casi di isolamento e discriminazione di bambini ingiustificata e inaccettabile da parte del personale scolastico e sanitario;
– riduzione del consenso informato a mero pro-forma .
Senza contare i danni provocati dalla massiccia campagna mediatica contro i “no-vax”, tale da innescare fenomeni di conflitto
sociale e discriminazione dei “piccoli untori” sempre più insostenibile, laddove conflitto non esisteva prima dell’avvento del D.L.
73/2017.
Non ultimo, il DdL 770 prevede il mantenimento dell’art. 5-bis L. 119/2017, dal titolo “Controversie in materia di riconoscimento del
danno da vaccino e somministrazione di farmaci”, che riporta al primo comma: “Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad
oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra
controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto
domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre
economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici, è litisconsorte necessario l’AlFA”.
Nei procedimenti relativi a controversie in materia di riconoscimento di danni da vaccino si costituiscono dunque, ai sensi dell’art.
5-bis, due soggetti, il Ministero della Salute e l’AIFA, che contestano l’istanza di riconoscimento del danneggiato. Tale norma
determina una sproporzione tra le parti che aumenta le difficoltà dei danneggiati per il riconoscimento dei loro diritti e mina il
diritto al “giusto processo” , previsto dall’art. 111 della Costituzione, che prevede lo svolgimento del contraddittorio tra le parti “in
condizioni di parità”. Inoltre, la norma potrebbe generare il convincimento nei danneggiati di uno Stato a loro ostile, che non agevola
la tutela dei loro diritti costituzionalmente garantiti, ma ne ostacola sempre di più il riconoscimento, confermando nuovamente
l’impostazione da polizia sanitaria ereditata dal D.L. 73/2017.
Noi crediamo che la Legge debba tenere conto delle complessità del tessuto sociale odierno, in cui non esiste più il paziente che
passivamente accetta quanto gli viene somministrato da un’entità al di sopra di ogni discussione: oggi l’individuo vuole e deve
essere posto al centro, ha il diritto di decidere del proprio corpo e non può essere fatto oggetto di obbligo.
Reclamiamo il nostro diritto all’autodeterminazione, diritto che è e deve rimanere costituzionalmente garantito .
E fortemente chiediamo che i nostri figli non siano fatti oggetto di una Legge che in modo eccessivamente paternalistico e
utilizzando il ricatto dell’esclusione sociale sottrae a noi genitori e ai medici di cui ci fidiamo la possibilità di decidere della loro salute.
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Con questo spirito abbiamo steso la proposta di Legge “Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva”.
Grazie, in qualità di rappresentanti del Comitato Libertà di Scelta
(in ordine alfabetico)
● ADER Salute e Libertà – Associazione Diritti Emilia Romagna
● Articolo 32 Libertà e salute Faenza
● Cittadini Liberi e Consapevoli Puglia
● CLi.Va Toscana Comitato per la libertà di scelta vaccinale Toscana
● CLiSVaP Comitato per la Libertà di Scelta Vaccinale Piemonte
● Co.li.bri. Libertà Brianza
● CORVELVA
● Colibrì Puglia
● Genitori del No Obbligo Piemonte
● Genitori del No Emilia Romagna
● Genitori del No Obbligo Lazio
● Genitori del No Obbligo Lombardia – sezione Brescia
● Genitori del No Obbligo Lombardia
● Gruppi Uniti.it
● Libera Scelta Alessandria
● Libero x tutti – Forlì
● Modilis Sardegna
● VALICA
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